Il 12 aprile 2025 è entrata in vigore la legge n. 35 del 14 marzo 2025 di “Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025.
Il secondo comma dell'art. 2407 c.c. prevede nella nuova formulazione che, fatta eccezione per il caso in cui abbiano agito con dolo, i sindaci sono responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori ed ai terzi con i seguenti limiti parametrati al compenso annuo percepito:(i) per i compensi fino ad € 10.000,00, quindici volte il compenso; (ii) per i compensi da € 10.000,00 a € 50.000,00, dodici volte il compenso;(iii) per i compensi maggiori di € 50.000,00, dieci volte il compenso.
Con il nuovo quarto comma dell’art. 2407 c.c. è stato introdotto inoltre un termine di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità verso i sindaci che decorre dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c.
Si condivide l’articolo "Conversazione estemporanea sulla riforma dell’art. 2407 c.c." redatto dall’Avv. Ettore Maria Negro e pubblicato il 17 marzo 2025 su Ristrutturazioni Aziendali.