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La responsabilità degli amministratori per i danni cagionati alla società amministrata ha sempre natura contrattuale
La responsabilità degli amministratori, tanto di società di capitali quanto di società di persone, per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146, L. Fall.) è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei predetti doveri.