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Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione: un processo per corrispondenza?

La Camera dei Deputati, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 168/2016, in tema di misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione. Il disegno di legge è ora all’esame della Commissione Giustizia del Senato.

Rispetto al testo del decreto legge, la Camera ha introdotto significativi emendamenti che modificano il codice di procedura civile. In particolare, il disegno di legge prevede la modifica degli artt. 375, 380 bis, 380 ter e l’introduzione di un nuovo articolo (380 bis.1).

In sostanza, la trattazione del ricorso in pubblica udienza rimarrebbe confinata al caso in cui sia resa opportuna dalla “particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale” la Corte “deve pronunciare”, mentre in ogni altro caso la Corte dovrebbe giudicare in camera di consiglio con ordinanza. Il procedimento in camera di consiglio, nel testo approvato dalla Camera, prevede che le parti possano depositare memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza, ma viene stentoreamente esclusa la loro partecipazione: “In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”.

Bisognerà ora attendere l’esito dell’esame del Senato, ma pare evidente che l’efficienza della giustizia civile viene ancora una volta perseguita a discapito del principio dell’oralità e nel solco di una trattazione “sommaria” delle cause. Il punto d’arrivo sembra essere un processo basato esclusivamente sulle difese scritte delle parti, una sorta, insomma, di processo “per corrispondenza”. Il che può dare luogo a perplessità considerato che ai sensi dell’art. 111 Cost. “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.  

Ettore Maria Negro

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