La
Camera dei Deputati, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha approvato il disegno
di legge di conversione del D.L. n. 168/2016, in tema di misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione. Il disegno di legge
è ora all’esame della Commissione Giustizia del Senato.
Rispetto
al testo del decreto legge, la Camera ha introdotto significativi emendamenti
che modificano il codice di procedura civile. In particolare, il disegno di
legge prevede la modifica degli artt. 375, 380 bis, 380 ter e l’introduzione di
un nuovo articolo (380 bis.1).
In
sostanza, la trattazione del ricorso in pubblica udienza rimarrebbe confinata
al caso in cui sia resa opportuna dalla “particolare
rilevanza della questione di diritto sulla quale” la Corte “deve pronunciare”, mentre in ogni altro
caso la Corte dovrebbe giudicare in camera di consiglio con ordinanza. Il
procedimento in camera di consiglio, nel testo approvato dalla Camera, prevede
che le parti possano depositare memorie non oltre dieci giorni prima
dell’adunanza, ma viene stentoreamente esclusa la loro partecipazione: “In camera di consiglio la Corte giudica
senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”.
Bisognerà
ora attendere l’esito dell’esame del Senato, ma pare evidente che l’efficienza
della giustizia civile viene ancora una volta perseguita a discapito del
principio dell’oralità e nel solco di una trattazione “sommaria” delle cause.
Il punto d’arrivo sembra essere un processo basato esclusivamente sulle difese
scritte delle parti, una sorta, insomma, di processo “per corrispondenza”. Il
che può dare luogo a perplessità considerato che ai sensi dell’art. 111 Cost. “ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Ettore
Maria Negro