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2016


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Entrano in vigore le modifiche al procedimento davanti alla Cassazione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 29 ottobre scorso la legge di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168. La legge introduce un emendamento (all'art. 1 bis) che modifica il procedimento per la decisione del ricorso per cassazione.

Con la modifica dell'art. 375 c.p.c., cui è aggiunto un secondo comma, la definizione dei procedimenti con ordinanza in camera di consiglio diventa la regola, mentre la trattazione in pubblica udienza rimane confinata all'opportunità dettata dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare, ed al caso in cui il ricorso venga rimesso alla sezione semplice dalla sezione "filtro", chiamata a verificare se sussistano i presupposti per dichiarare il ricorso inammissibile o manifestamente fondato o infondato (ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), c.p.c.).

Il secondo periodo dell'art. 376, primo comma, c.p.c. dispone che se ad un sommario esame del ricorso la sezione "filtro" non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice (che giudicherà, quindi, in pubblica udienza).

Il nuovo art. 380-bis.1 (numerazione barbarica) dispone che in camera di consiglio la Corte giudichi senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. Il pubblico ministero ha facoltà dei depositare le sue conclusioni scritte in cancelleria non oltre venti giorni prima dell'adunanza, mentre le parti possono depositare le proprie memorie non oltre dieci giorni prima.

Il nuovo art. 380-ter c.p.c. prevede poi che anche nel procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza la Corte giudichi senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

Il processo per corrispondenza, in spregio al principio dell'oralità, ha trovato attuazione. Le nuove norme si applicano ai ricorsi depositati a far data dal 31 ottobre 2016 nonché a quelli già depositati per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.   

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