Con decreto reso in data 11 novembre 2015, pubblicato l’8
gennaio 2016, Il Tribunale di Firenze - sez. fallimentare si è pronunciato in
ordine all’ammissibilità di una domanda di concordato preventivo alla luce della
novella legislativa dell’estate 2015.
Nel caso di specie, la domanda di concordato era stata
presentata in data 29 luglio 2015, a cavallo tra l’entrata in vigore del decreto
legge 27 giugno 2015, n. 63 e la sua conversione con modificazioni in legge 6
agosto 2015, n. 132.
Il Tribunale fiorentino ha anzitutto rilevato come, nella
fattispecie sottoposta al suo esame, sia stato rispettato il requisito di cui
all’art. 161, secondo comma, lett. e), ultimo periodo, L. fall., introdotto
dalla novella del 2015 (“in ogni caso, la
proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente
valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”),
per aver la società proponente dettagliatamente specificato le utilità legate
all’attuazione del piano, attribuendo alle stesse anche una valenza economica:
nella specie, la società aveva indicato i “benefici” conseguibili rispetto
all’ipotesi del fallimento.
Il Tribunale ha poi verificato, ponendo la questione in
termini di fattibilità giuridica, la percentuale di soddisfacimento assicurata
nel piano ai creditori chirografari alla luce del novellato art. 160, quarto
comma, L. fall., secondo cui “In ogni
caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti
per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”, specificando
testualmente che “il debitore deve
proporre fondatamente il pagamento di
almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari laddove per
“fondatamente” deve intendersi una prospettazione a metà strada tra il concetto
di garanzia e quello della ragionevole previsione”.
Nel caso di specie, la proposta di concordato prevedeva il
soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 59,79%, e specificava
altresì che, “in ogni caso […] il
debitore assicurerà ai propri creditori almeno il 20%”.
Alla luce di ciò, il Tribunale di Firenze ha ritenuto rispettati
tutti i requisiti previsti dai novellati art. 160 e 161 L. fall. e, ritenendo
ammissibile la proposta in quanto “sufficientemente
seria”, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.