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L'nterpretazione dell’art. 160, quarto comma, R.D. n. 267/1942

Tribunale di Firenze, 8 gennaio 2016

Con decreto reso in data 11 novembre 2015, pubblicato l’8 gennaio 2016, Il Tribunale di Firenze - sez. fallimentare si è pronunciato in ordine all’ammissibilità di una domanda di concordato preventivo alla luce della novella legislativa dell’estate 2015.

Nel caso di specie, la domanda di concordato era stata presentata in data 29 luglio 2015, a cavallo tra l’entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2015, n. 63 e la sua conversione con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.

Il Tribunale fiorentino ha anzitutto rilevato come, nella fattispecie sottoposta al suo esame, sia stato rispettato il requisito di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e), ultimo periodo, L. fall., introdotto dalla novella del 2015 (“in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”), per aver la società proponente dettagliatamente specificato le utilità legate all’attuazione del piano, attribuendo alle stesse anche una valenza economica: nella specie, la società aveva indicato i “benefici” conseguibili rispetto all’ipotesi del fallimento. 

Il Tribunale ha poi verificato, ponendo la questione in termini di fattibilità giuridica, la percentuale di soddisfacimento assicurata nel piano ai creditori chirografari alla luce del novellato art. 160, quarto comma, L. fall., secondo cui “In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”, specificando testualmente che “il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari laddove per “fondatamente” deve intendersi una prospettazione a metà strada tra il concetto di garanzia e quello della ragionevole previsione”.

Nel caso di specie, la proposta di concordato prevedeva il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 59,79%, e specificava altresì che, “in ogni caso […] il debitore assicurerà ai propri creditori almeno il 20%”.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Firenze ha ritenuto rispettati tutti i requisiti previsti dai novellati art. 160 e 161 L. fall. e, ritenendo ammissibile la proposta in quanto “sufficientemente seria”, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.

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