Cass. Civ., S.U., 7 maggio 2021, n. 12154
RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO PER L’INTERVENUTO FALLIMENTO DI UNA PARTE
La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite è intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in tema di riassunzione
del processo interrotto in forza di sopravvenuta dichiarazione di fallimento.
La Suprema Corte ha affermato
che – ferma l’automatica interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, terzo
comma, L.F. – il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui la
dichiarazione giudiziale dell’interruzione del processo è portata a conoscenza
di ciascuna parte. Tale dichiarazione, se pronunciata in udienza, si ritiene
conosciuta dalle parti presenti ai sensi dell’art. 176, secondo comma, c.p.c.
In caso contrario, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione il
provvedimento di interruzione del processo deve essere notificato, o comunicato
dall’ufficio giudiziario, al curatore e alle parti che non ne abbiano avuto
conoscenza legale.