News
All
21
5_
2021


SHARE

Cass. Civ., S.U., 7 maggio 2021, n. 12154

RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO PER L’INTERVENUTO FALLIMENTO DI UNA PARTE

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in tema di riassunzione del processo interrotto in forza di sopravvenuta dichiarazione di fallimento.

La Suprema Corte ha affermato che – ferma l’automatica interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, terzo comma, L.F. – il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione del processo è portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, se pronunciata in udienza, si ritiene conosciuta dalle parti presenti ai sensi dell’art. 176, secondo comma, c.p.c. In caso contrario, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione il provvedimento di interruzione del processo deve essere notificato, o comunicato dall’ufficio giudiziario, al curatore e alle parti che non ne abbiano avuto conoscenza legale.  



All
Condividi RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO PER L’INTERVENUTO FALLIMENTO DI UNA PARTE per email Condividi
×