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2021


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Cass. Civ., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15789

Il Tribunale competente deve provvedere alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale anche se il concordato è inammissibile

Con la sentenza n. 15789 del 7 giugno 2021, la Suprema Corte, pur tenendo conto delle precedenti pronunce di avviso contrario emesse dalla stessa, statuisce che l’inciso “al termine della procedura", di cui al terzo comma dell’art. 165 L. fall., comporta che, a seguito della chiusura - per qualsiasi causa - della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.


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